Il criterio lo fissa il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza: di regola poche ore, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive alla ripresa. Si sale a sette giorni per esigenze particolari, come la chiusura dell’esercizio o i giorni festivi, e per alcuni settori come quello bancario.
Oltre i sette giorni si va solo in casi eccezionali che il titolare deve poter giustificare per iscritto, oppure quando esistono norme di settore o disposizioni di ordine pubblico: infrastrutture critiche, porti e aeroporti, impianti sportivi. Lì trenta giorni e oltre sono previsti da regole proprie.
Con 192 TB disponibili la tentazione di conservare più del dovuto è concreta: il limite lo mette la norma, non il disco.